Energy Manager
L’Energy Manager è il Soggetto attuatore degli interventi di efficienza energetica, di Diagnosi energetiche degli edifici privati, pubblici o ad uso pubblico, ovvero del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia secondo le indicazioni di legge (legge 10/91); deve svolgere azioni, interventi e procedure necessarie a promuovere l’uso razionale dell’energia al fine di far quadrare i bilanci energetici aziendali. Competenze Energy Manager su due livelli:
a. privatistico: come un qualsiasi E.M. aziendale, facendo riferimento specificatamente alla declaratoria di mansioni di cui all’art.19 della L.10/91;
b. istituzionale: come maggior esperto in problemi energetici dell’Ente Locale.
La figura dell’Energy Manager è quindi di fondamentale importanza per qualsiasi attività sia nell’ambito privato che nel pubblico in quanto permette di ottenere sgravi fiscali, aggiornamento sulle ultime norme vigenti e risparmi energetici notevoli in alcuni casi pari al 90%.

Scopi e Mansioni dell’ Energy Manager
La gestione delle fonti di energia nelle attività di tipo industriale è regolamentata dalla Legge 10/1991, la quale prevede all’art. 19 la presenza dell’ Energy manager (in Italia sono sole poche migliaia), nelle aziende con consumi rilevanti e quindi solitamente di grande dimensione. Il contesto industriale italiano è tuttavia caratterizzato da piccole e medie imprese, che avrebbero la necessità di razionalizzare i propri consumi attraverso interventi costo-efficienti, in grado di comportare bassi investimenti e di far risparmiare l’azienda nel tempo. L’efficienza energetica riguarda sia azioni trasversali di “good house keeping” sia interventi caratterizzati dalla specificità ambientale dei luoghi di lavoro e produzione industriale. Un approccio integrato prevederebbe l’analisi delle prestazioni energetiche dei singoli processi industriali, da cui individuare soluzioni specifiche di riduzione dei consumi e dei costi, oltre che le soluzioni tecnologiche più opportune.
Per tutti gli interventi la presenza di una figura professionale come l’Energy Manager garantisce un miglioramento delle possibilità di investimento tecnologico e tutti i possibili risparmi nei processi energivori. L’Energy Manager deve avere solide basi di elettrotecnica, termotecnica ed economia, oltre ad avere una conoscenza impiantistica e una propensione all’innovazione tecnologica.
A termine di legge 10/91 alla nomina dell’Energy Manager sono obbligati tutti i soggetti operanti nel settore industriale che nell’anno precedente abbiano consumato più di 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio e tutti i soggetti operanti in tutti gli altri settori che ne abbiano consumate più di mille. Pertanto la normativa ESTENDE L’OBBLIGO DI NOMINA, già sancita per le industrie nel 1982, a tutti i soggetti consumatori di energia, compresa la Pubblica Amm.ne e gli Enti Pubblici abbassando la soglia in cui scatta l’obbligo per i settori non industriali a consumi di 1.000 TEP/anno.
La nomina va rinnovata ogni anno, pena sanzioni sia per mancata nomina sia per ritardato rinnovo. Tutti i consumi necessari per la produzione o per i servizi, vanno valutati suddividendoli tra le diverse fonti, usi e utenze finali. Per fare questo è necessario convertire le varie fonti energetiche (benzine, gas, GPL, olio combustibile, ecc…) in un’unica unità di misura che è il Tep (tonnellata equivalente di petrolio). In base all’analisi delle prestazioni energetiche globali, l’Energy Manager deve definire gli obiettivi da conseguire, realizzare gli Audit periodici di controllo e reperire dati aggiornati.
In sintesi i compiti dell’Energy Manager sono:
Individuare azioni, interventi, procedure e quant’altro necessario per promuovere l’uso razionale dell’energia;
Programmare la gestione dell’energia;
Redigere il piano degli investimenti, a seguito dell’individuazione degli obiettivi specifici di risparmio energetico;
Monitorare la realizzazione operativa degli interventi di razionalizzazione;
Redigere bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali, ovvero piani di contabilizzazione dell’energia in grado di controllare tutte le possibilità di risparmio;
Redigere il Contingency Plan, che consiste in tutte le possibili azioni correttive in grado di modificare le scelte errate in corso d’opera.

La aziende in cui è obbligatorio l’energy manager, in un’ottica di risparmio sui processi Industriali, sono quelle in cui i processi sono particolarmente energivori, i più noti sono di categorie produttive diverse:

  • Alimentare
  • Alluminio
  • Carta
  • Cemento
  • Chimica
  • Ceramica
  • Conciario
  • Farmaceutica
  • Lavorazione del marmo
  • Meccanica (fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo)
  • Plastica
  • Siderurgia
  • Tessile

Nel settore del terziario, le categorie più interessate ad avere un energy manager sono:

  • Sanità
  • Ipermercati
  • Alberghi
  • Uffici

Il D.Lgs n.115/2008 introduce l’ Esperto in Gestione dell’ Energia (EGE), una figura professionale che si “sovrappone” a quelli dell’ “Energy Manager” che può essere certificata ai sensi della norma UNI CEI 11339. L’ Esperto in Gestione dell’Energia è la nuova evoluzione dell’Energy manager, deve possedere un elevata interdisciplinarietà della sua formazione oltre che in quella energetica anche in materia ambientale, economico -finanziaria, gestione aziendale e comunicazione.

Soggetto attuatore degli interventi di efficienza energetica Diagnosi energetiche degli edifici pubblici o ad uso pubblico

Attività a cura della Pubblica Amministrazione

  •  Sono obbligatorie
  • La mancata attuazione presuppone profili di responsabilità sanzionabile
  • Riduzione dei consumi energetici
  • Ristrutturazione degli impianti termici
  • Acquisizione di apparecchiature ed impianti che consumano energia

Il decreto 115/2008 non pone limiti riferiti alla dimensione del soggetto pubblico Pubblica amministrazione .
Interventi:

  • Opere di ristrutturazione edilizia e degli impianti termici devono riguardare almeno il 15% della superficie esterna dell’involucro edilizio
  • Certificazione energetica degli edifici esistenti, obbligatoria quando la metratura utile totale supera i 1.000 m2

Esperto in Gestione dell’Energia

  • Nuova evoluzione dell’Energy manager
  • Interdisciplinarietà della sua formazione
  •  Competenze anche in materia ambientale, economico -finanziaria, gestione aziendale e comunicazione